
Responsabilità Civile verso Terzi: cosa devi sapere sulla RCT
Autore: Piero Pampirioassicurazione del credito
Sul mercato italiano la Responsabilità Civile dell’Impresa è coperta con più polizze di assicurazione, ciascuna delle quali assicura una parte della RC complessiva: per danni dall’esercizio dell’attività, per danni da difetto del prodotto, per danni all’ambiente, ecc.
La polizza più importante per la stragrande maggioranza delle Imprese è la cosiddetta RCT-RCO, ovvero “Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro”.
La parte relativa alla RCO è stata trattata approfonditamente in questo articolo. Oggi vorrei invece occuparmi della Responsabilità Civile verso Terzi.
Cosa si intende esattamente per “Responsabilità Civile” e per “terzi”?
- Responsabilità Civile: si tratta della responsabilità
- “ai sensi di legge” (esclusa quindi ogni responsabilità di tipo contrattuale);
- per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso quindi il dolo dell’Assicurato, ma compreso il dolo delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere;
- per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose, esclusi quindi i danni di tipo patrimoniale;
- in conseguenza di un fatto accidentale, escluso quindi ogni comportamento attivo prolungato, permanente o reiterato;
- in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’Assicurazione, con riferimento quindi alla descrizione dell’attività assicurata, indicata nella polizza.
- Terzi: sono tutti considerati Terzi, ad eccezione di:
- il legale rappresentante dell’Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e i loro coniugi, genitori e figli (in qualche caso i coniugi/genitori/figli non sono considerati terzi solo per i danni a cose);
- i Prestatori di Lavoro che subiscono il danno in occasione di lavoro;
- tutti coloro che subiscono il danno in occasione della loro partecipazione manuale all’attività cui si riferisce l’Assicurazione. Sono però considerati Terzi i titolari di ditte terze e i loro dipendenti, i prestatori d’opera e di servizi (art. 2222 Codice Civile).
Questo è lo standard delle polizze italiane, seppur con qualche piccola differenza fra l’una e l’altra, e definisce la cornice entro cui è contenuta l’assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi.
Segue un elenco molto nutrito di esclusioni, alcune delle quali sono inderogabili:
- perché il rischio è assicurabile con altra polizza (es. la circolazione di veicoli è assicurabile con la RC Auto, il difetto del prodotto è assicurabile con la RC Prodotti ecc.);
- perché il rischio è considerato non assicurabile per la sua indeterminatezza e le sue potenzialità di danno (trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, campi elettromagnetici, O.G.M., amianto ecc.).
Le altre esclusioni sono superabili attivando delle opportune clausole estensive, che appunto estendono la garanzia della polizza allo specifico rischio, ma hanno comunque al loro interno altre limitazioni ed esclusioni, in un gioco di “scatole cinesi” che spesso disorienta gli assicurati (e talvolta gli stessi assicuratori…).
Fai il check-up alla tua polizza di Responsabilità Civile verso Terzi!
Quello che ti consiglio di fare, è esaminare la tua polizza di Responsabilità Civile verso Terzi alla ricerca di eventuali criticità, in riferimento ai punti che seguono.
Attività presso terzi
Svolgi un’attività presso terzi, che non sia la semplice consegna dei tuoi prodotti (es. installazione, posa in opera, manutenzione, riparazione, ecc.)? In questo caso, è importante verificare che:
- la descrizione dell’attività assicurata comprenda queste operazioni;
- esista la specifica estensione di garanzia, generalmente definita “Lavori presso Terzi”, che assicura i danni a Terzi da incendio di cose dell’Assicurato, nonché i danni a cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori;
- i limiti di risarcimento previsti siano congrui: lo standard di mercato si aggira sui 150.000 – 250.000 euro, che spesso sono decisamente insufficienti, considerato il potenziale impatto di attività di installazione di macchinari e impianti all’interno di grandi stabilimenti. Non è raro trovare polizze di Responsabilità Civile verso Terzi con limiti anche di 50.000 Euro;
- esista l’estensione di garanzia per i “Danni da interruzione di attività di Terzi”, che assicura i danni per l’interruzione totale o parziale dell’attività di Terzi a seguito di un danno materiale a cose, e che il limite di risarcimento sia congruo. Valgono le considerazioni espresse al punto precedente.
Responsabilità civile verso terzi
Subappalto
Appalti alcune attività a ditte terze? Nonostante le polizze solitamente assicurino la responsabilità che possa ricadere sull’Assicurato nella sua qualità di Committente di lavori affidati a terzi (nell’articolo “Oggetto dell’Assicurazione”), in qualche polizza più “datata” è necessario attivare un’apposita estensione di garanzia (a pagamento) per ottenere la copertura della Committenza di lavori in subappalto.
Il problema che talora sorge riguarda l’eventuale limite massimo percentuale di subappalto. Le polizze che determinano il premio sulla base delle retribuzioni erogate ai dipendenti o sul numero di addetti, prevedono generalmente un limite massimo di subappalto, espresso in percentuale sul fatturato complessivo dell’Impresa assicurata. Il superamento di tale limite può invalidare la garanzia della Committenza di lavori.
Danni a cose in consegna e custodia
Hai cose di Terzi presso il tuo stabilimento? Le cose di Terzi in consegna e custodia sono generalmente escluse dalla garanzia di polizza, e sono poi ricomprese con apposita clausola, che a sua volta prevede delle limitazioni:
- sono sempre esclusi i danni da Incendio e da Furto, assicurabili con le polizze specifiche (Polizza Incendio e Polizza Furto) che assicurano anche le cose di terzi;
- sono generalmente esclusi i danni a cose che siano strumento o oggetto delle attività assicurate dalla polizza;
- è previsto un limite di risarcimento piuttosto contenuto, solitamente non superiore a 50.000 euro.
Danni da inquinamento accidentale
Si tratta di un’altra esclusione di garanzia, sempre prevista, che può essere derogata mediante un’apposita clausola estensiva, che fa riferimento alla contaminazione dell’aria, dell’acqua e del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocata da sostanze di qualsiasi natura fuoriuscite o emesse.
Anche in questo caso l’estensione prevede delle limitazioni:
- la principale riguarda l’accidentalità: tutti gli Assicuratori limitano la garanzia a un fatto improvviso e accidentale, escludendo sempre l’inquinamento definito “graduale” (assicurabile con apposita polizza);
- una seconda, non applicata da tutti gli Assicuratori, richiede che l’inquinamento derivi da una rottura di impianti e/o condutture;
- infine, è sempre previsto un limite di risarcimento per sinistro e per annualità (per esperienza, raramente superiore a 250.000 euro).
RC Postuma
Tutte le polizze prevedono l’esclusione dei danni cagionati a Terzi da opere, installazioni in genere, attività di riparazione, manutenzione, posa in opera dopo l’ultimazione dei lavori.
Pertanto, quando ad esempio la posa in opera di un macchinario o l’intervento di manutenzione/riparazione sono terminati, cessa anche la garanzia per danni a terzi derivanti dalle suddette operazioni.
Puoi attivare un’ estensione di garanzia per coprire questi danni, ma come sempre l’estensione prevede delle esclusioni e limitazioni che variano a seconda dell’Assicuratore. Fondamentalmente sono esclusi i danni alle cose oggetto dell’attività di posa in opera, manutenzione o riparazione. La garanzia è prestata per i lavori eseguiti e i danni verificatisi durante la validità della polizza.
Inoltre possono essere previsti limiti temporali per il verificarsi dei danni rispetto alla data di esecuzione dei lavori (6, 12 mesi, ecc.).
RC Personale dipendenti
L’assicurazione può essere estesa alla responsabilità personale di tutti i prestatori di lavoro dell’Assicurato per i danni a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.
Questa estensione assume una notevole rilevanza per la tutela di quei dipendenti che svolgono mansioni di particolare delicatezza, come il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
RC dello smercio
Un’esclusione sempre presente è quella dei danni cagionati dai prodotti dopo la consegna a terzi. Questo rischio è assicurabile con l’apposita polizza RC Prodotti (danni a terzi da vizio del prodotto).
Tuttavia è possibile assicurare nella polizza di Responsabilità Civile verso Terzi la responsabilità civile per danni cagionati dai prodotti venduti, escluso il difetto originario dei prodotti stessi.
Questa estensione di garanzia è importante se non sei il produttore dei beni ma li commercializzi, e potresti quindi essere responsabile, ad esempio, della cattiva conservazione dei prodotti.
Se sei interessato ad approfondire l’argomento, o alcuni particolari aspetti, contattami direttamente. Sarà con piacere che mi metterò a tua disposizione: redazione@progettoenergiaefficiente.it




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