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RCO - responsabilità civile verso i prestatori di lavoro

Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro: cosa devi sapere sulla RCO

Autore: Piero Pampirio

L’ambito dell’Assicurazione della Responsabilità Civile è estremamente ampio e sfaccettato, ed è anche in evoluzione continua, perché risente delle modifiche legislative e normative che si susseguono. In questo scenario così complesso, il mio obiettivo non può che essere semplice e mirato: voglio offrirti alcuni suggerimenti sui punti principali delle diverse tipologie di polizze che assicurano la Responsabilità Civile delle Imprese.
Si tratta di poche avvertenze “in pillola”, ma ti saranno molto utili a capire su che cosa dovrai concentrarti la prossima volta che esaminerai la tua polizza di RC, o quando ne dovrai stipulare una nuova.

Premettiamo che la Responsabilità Civile di un’Impresa si distribuisce su uno spettro estremamente ampio: RC verso i prestatori di lavoro, verso i prestatori di servizi, verso i clienti per lo svolgimento di attività e/o per la vendita di prodotti, verso i soci dell’Impresa ecc.
Nel nostro Paese la copertura assicurativa di tutte queste varie tipologie di responsabilità si realizza attraverso diverse polizze, le cui principali sono note come:

  • RCT/O – RC verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro
  • RC Prodotti – RC verso Terzi per difetto del prodotto
  • RC Inquinamento – RC per inquinamento ambientale

Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro

In questo articolo vorrei concentrarmi sulla componente di RC che riguarda tutte le imprese: la RC verso i prestatori di lavoro, in gergo assicurativo RCO (RC Operai).
Si tratta di una copertura assicurativa costruita in funzione dell’esistenza di un Assicuratore pubblico (INAIL) che assicura i lavoratori per gli Infortuni sul lavoro e per le Malattie Professionali.
Attenzione però, se viene accertata una responsabilità del datore di lavoro nell’ infortunio subito dal lavoratore, il datore di lavoro dovrà affrontare sia un’azione di rivalsa da parte dell’INAIL per il recupero di quanto pagato al lavoratore, sia una potenziale azione diretta del lavoratore per il risarcimento integrale del danno subito, non coperto dall’indennizzo ricevuto dall’INAIL.

Infatti:

  • come danno patrimoniale temporaneo, l’INAIL integra parte della retribuzione spettante al lavoratore per il periodo di assenza per infortunio;
  • come danno patrimoniale permanente, l’INAIL paga anche le future conseguenze patrimoniali in capo al lavoratore infortunato (attenzione però: questo succede solo nei casi in cui le lesioni superino la soglia del 15% di Invalidità Permanente);
  • come danno non patrimoniale, invece, l’INAIL non indennizza il danno biologico temporaneo ma solo quello permanente, ovvero la lesione all’integrità psico-fisica che il lavoratore infortunato non recupererà mai più, e solo se supera la soglia del 5% di Invalidità Permanente.

Dunque, il datore di lavoro può trovarsi esposto su due fronti: l’INAIL e il lavoratore.
Ecco la funzione della RCO: tenere indenne il datore di lavoro da quanto è tenuto a pagare ai due soggetti di cui sopra.

Detto questo, è importante porre l’attenzione su due elementi di particolare importanza: la definizione di Prestatori di Lavoro e l’estensione della garanzia alle Malattie Professionali.

Prestatori di lavoro

Da numerosi anni, nelle aziende sono presenti lavoratori che operano in forza di diverse tipologie di contratti di lavoro (lavoro in somministrazione, lavoro a chiamata, lavoro in tirocinio formativo ecc.) a cui si affiancano borsisti e stagisti. È importante verificare che la polizza non escluda nessuno di questi lavoratori. Si incontrano ancora testi di polizza che precisano quali figure di lavoratori sono comprese in garanzia, facendo riferimento alle specifiche norme di legge che regolano i diversi contratti di lavoro.

Purtroppo, come dicevamo, le norme sono mutate negli ultimi anni e queste polizze sono ormai superate.
Per non incorrere in questo tipo di problema suggerisco un’impostazione più “generica” che faccia riferimento a tutti i lavoratori di cui l’Impresa si avvale, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro. In questo modo la polizza è sempre in linea con i mutamenti normativi.

Le polizze condizionano sempre l’efficacia della garanzia al fatto che al momento del sinistro l’Impresa sia in regola con gli adempimenti INAIL, precisando comunque che non costituiscono motivo di decadenza le irregolarità dovute a inesatta interpretazione delle norme purché non derivante da dolo o colpa grave

Malattie Professionali

La malattia professionale è la patologia che il lavoratore contrae in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa a causa della presenza di fattori presenti nell’ambiente nel quale presta servizio. Si distingue dall’infortunio sul lavoro perché l’infortunio si verifica in modo tendenzialmente immediato che incide istantaneamente e in modo traumatico sulla salute del lavoratore, mentre la malattia professionale si sviluppa nel tempo, per l’esposizione ad un fattore di rischio.

Il D.P.R. n. 1124 del 1965, che ha disciplinato il funzionamento dell’INAIL, stabilisce che rientrano nella copertura INAIL le malattie professionali comprese nelle tabelle inserite negli allegati 4 e 5 (che sono stati progressivamente aggiornati). Queste malattie (provocate da lavorazioni contenute nelle stesse tabelle) sono definite Malattie Professionali tabellate: quando il lavoratore contrae una di queste malattie deve soltanto dimostrare di essere stato adibito ad una lavorazione collegata a quella specifica malattia per poter ottenere le prestazioni INAIL.

Il lavoratore è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia.

Il lavoratore, tuttavia, può contrarre anche altre malattie, non indicate nelle tabelle, causate però sempre da fattori di rischio presenti nel luogo in cui questo presta l’attività lavorativa.
In questa ipotesi, per poter ottenere le prestazioni INAIL, il lavoratore deve dimostrare che la malattia (non compresa nelle tabelle) trova la sua causa da elementi presenti nell’ambiente in cui ha lavorato. In termini tecnici si dice che il lavoratore è onerato della prova del nesso causale tra malattia e condizioni di lavoro. Si parla in questi casi di Malattie Professionali non tabellate.

Col DM del 9.4.2008 sono state approvate le nuove Tabelle delle malattie professionali. Rilevante in tal senso l’inserimento in tabella delle malattie muscolo-scheletriche causate da sollecitazioni biomeccaniche, sempre più diffuse tra i lavoratori. Tale passaggio avrà l’effetto di capovolgere il rapporto tra le fattispecie “tabellate” e “non tabellate” a favore delle prime che diverranno la componente preponderante.

Le denunce di Malattia Professionale protocollate dall’Inail nel 2019 solo nella gestione Industria e servizi sono aumentate da 47.424 a 49.378 (+4,1%). Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, del sistema nervoso (con una prevalenza della sindrome del tunnel carpale) e dell’orecchio continuano a rappresentare, anche nel 2019, le prime tre malattie professionali denunciate, seguite da quelle del sistema respiratorio e dai tumori. Queste cinque malattie rappresentano quasi il 90% del totale dei casi denunciati all’Inail.

Veniamo ora agli aspetti assicurativi e diciamo subito che le malattie professionali sono generalmente escluse dalla garanzia RCO.
Possono però essere ricomprese con un’apposita clausola, previa compilazione di un questionario specifico, che richiede informazioni in merito a eventi verificatisi negli ultimi 5 anni relativi a:

  • denunce per violazioni di leggi/regolamenti sulla tutela della salute dei lavoratori
  • richieste di risarcimento per malattie professionali da parte dell’INAIL o dei lavoratori stessi
  • esistenza di impianti/processi produttivi non in regola con leggi/regolamenti in vigore
  • richieste di cessazione o modifica di lavorazioni/impianti
  • contestazioni o contravvenzioni per inadeguatezza degli impianti
  • circostanze o situazioni che potrebbero determinare richiesta di risarcimento

Attenzione poi alla formulazione della clausola Malattie Professionali:

  • è importante che faccia riferimento anche alle malattie non tabellate;
  • tipicamente sono escluse la silicosi e l’asbestosi, ma vi possono essere esclusioni relative all’HIV, alle malattie conseguenti ai campi elettromagnetici, al “mobbing”;
  • la manifestazione della malattia e i fatti colposi che l’hanno causata devono essere successivi alla data di decorrenza dell’assicurazione, ma può essere stabilito un periodo di “retroattività”, da concordare con l’Assicuratore;
  • generalmente sono considerate in garanzia anche le malattie che si manifestano dopo la cessazione dell’assicurazione, ma solo entro un termine temporale piuttosto breve (lo standard è 6 mesi, ma è possibile estenderlo anche a 18, 24 mesi e più);
  • talora è fissato un limite temporale rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro fra il lavoratore e l’Impresa assicurata (anche in questo caso lo standard è 6 mesi, ma con possibilità di estensione).

Infine un accenno al massimale da assicurare, che nelle polizze troviamo espresso come Limite complessivo per sinistro/Limite per ciascuna persona infortunata (es. 1.500.000,00/750.000,00).
Qual è il massimale da assicurare? La risposta non può che essere: elevato.
Elevato perché i risarcimenti possono essere di importo molto consistente in caso di morte o gravi invalidità.
Inoltre il costo assicurativo non è assolutamente proporzionale all’entità del massimale: passare da un massimale di 750.000,00 per persona a uno di 2.500.000,00 (cioè triplicare il massimale) può comportare un aumento nell’ordine del 25 – 30%.
Non vale quindi la pena i di rischiare una scopertura!

Come detto all’inizio, la problematica è estremamente complessa e articolata e non può essere sviscerata in poche righe.
Se sei interessato ad approfondire l’argomento (o alcuni particolari aspetti) ti invito quindi a contattarmi direttamente.
Sono a tua disposizione!

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