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Manutenzione aziendale
Autore: Piero Pampirioassicurazione del credito

Molte imprese quando devono interrompere l’attività per un periodo di ferie, decidono di dedicarsi alla manutenzione ordinaria, ma soprattutto a quella straordinaria (es. modifiche di macchinari, impianti e fabbricati con operazioni più complesse e “invasive”).

Le attività di manutenzione aziendale hanno ricadute fortemente positive dal punto di vista della sicurezza per le cose e le persone.  Tuttavia nascondono anche delle insidie (il terribile incendio di Notre Dame del 15 e 16 aprile 2019 ne è una triste e indimenticabile riprova):

  • infortuni riconducibili a operazioni di manutenzione, da attribuire prevalentemente alla cattiva gestione della sicurezza da parte di coloro che devono occuparsene, sia per conto del committente che per conto dei manutentori;
  • incendi di origine per lo più elettrica, o dovuti a operazioni di saldatura e uso di fiamme libere: le statistiche degli assicuratori individuano proprio negli interventi di manutenzione una delle principali cause di incendio.

Ti consiglio dunque di attivare un sistema di sicurezza finalizzato alle attività di manutenzione in azienda, nel quale siano coinvolti anche gli stessi manutentori. Lasciando questi aspetti di prevenzione agli esperti del settore, però, vorrei affrontare nelle prossime righe una serie di problematiche legate alle coperture assicurative. È importante, infatti, che tu possa contare su un intervento dell’assicuratore che ti metta al riparo dai danni subiti o cagionati, laddove le misure di prevenzione non abbiano funzionato.

Per prima cosa è indispensabile che tu ottenga una copia delle polizze delle imprese di manutenzione che vengono a lavorare nel tuo stabilimento, per poter verificare qual è il loro grado di copertura in termini di massimali assicurati, sottolimiti, esclusioni e/o limitazioni di garanzia.
Tieni presente che difficilmente il manutentore sarà in grado di risarcire di tasca sua il danno che ti ha causato, qualora il suo assicuratore non intervenga.

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Ecco quali sono sono gli elementi su cui devi porre la tua attenzione nell’analisi delle suddette polizze:

  • La descrizione dell’attività assicurata: è chiaramente indicata l’attività che l’impresa di manutenzione svolgerà nel tuo stabilimento? Non è raro il caso di imprese che nel corso degli anni hanno ampliato l’ambito della loro attività, ma non hanno adeguato la loro polizza, che riporta una descrizione dell’attività assicurata non aggiornata. Questo può essere un motivo di contestazione da parte dell’assicuratore, se l’attività che ha causato il danno costituisce un aggravamento del rischio rispetto a quanto descritto in polizza.
  • I massimali di polizza. È importante che i massimali siano congrui, considerata la tipologia di attività svolta dal manutentore e le condizioni in cui essa si svolge (cantiere isolato e ben delimitato oppure all’interno di fabbricati con presenza di personale del committente o di altre ditte ecc.). Il massimale di RC Terzi tutela te, committente, e i tuoi dipendenti, così come altre ditte operanti nel tuo stabilimento, per i danni cagionati dal manutentore: è quindi evidente la sua importanza.
  • I sottolimiti previsti dalla polizza per alcune tipologie di danno. Tipicamente le polizze prevedono l’esclusione dei danni a cose di terzi che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori. Questa esclusione è derogabile attivando un’estensione di garanzia, che prevede a sua volta delle limitazioni di garanzia e di massimale. Questa estensione è presente nella polizza del tuo manutentore? Quale limite di massimale è previsto? Tieni  conto che si trovano polizze che prevedono un limite di 50.000 euro. Ti è sufficiente, considerato il valore degli impianti e macchinari presenti in stabilimento? Come è espressa la clausola? Generalmente l’estensione di garanzia si riferisce alle “cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse”. Di conseguenza, quelle che possono essere rimosse restano escluse dalla copertura di polizza. I concetti di “ambito di esecuzione dei lavori” e di “cose che per volume o peso non possono essere rimosse” non sono rigidamente definibili a priori, e devono essere calati nella tua singola realtà. Per evitare problemi, ti consiglio di mettere in atto opportune precauzioni (individuazione e delimitazione dell’area di “cantiere”, controllo accessi, spostamento di ciò che è amovibile ecc.).
  • I danni da interruzione di attività di terzi (vale a dire l’interruzione della tua attività a seguito, ad esempio, di un incendio causato da un manutentore) sono quasi sempre esclusi. Anche in questo caso, come nei precedenti, è possibile derogare a questa esclusione attraverso un’estensione specifica: è presente? Qual è il limite di risarcimento previsto? È sufficiente? Hai una tua polizza che copre i Danni da interruzione di attività/esercizio? Probabilmente no, pertanto puoi fare affidamento solo sulla polizza del manutentore, se si verifica un danno.
  • Anche i danni a terzi da incendio di cose dell’assicurato (il manutentore) o da lui detenute sono sempre esclusi. Anche in questo caso è possibile superare questa esclusione con un’apposita condizione aggiuntiva. Il tuo interesse di committente potenzialmente danneggiato è relativo, perché in caso di incendio saresti indennizzato dal tuo assicuratore. Ma quest’ultimo ha la possibilità di rivalersi sul manutentore, se è accertata una sua responsabilità.
  • I danni cagionati da attività di riparazione, manutenzione o posa in opera, dopo l’ultimazione dei lavori sono tra i danni quasi sempre esclusi da queste polizze. Quando il manutentore termina i lavori e lascia il tuo stabilimento, la copertura della polizza di RC cessa, se non è operante la clausola “Postuma”. È dunque evidente l’importanza di questa clausola, che ti tutela per i danni che possono insorgere o manifestarsi dopo il compimento dei lavori. Suggerisco di controllare, oltre il limite di risarcimento previsto, come per tutte le altre condizioni estensive sopra citate, anche il termine temporale entro il quale i danni devono avvenire per essere assicurati.
  • Il massimale di RCO (ovvero la RC verso i prestatori di lavoro) deve essere sempre controllato, perché in caso di un infortunio sul lavoro di un dipendente del tuo manutentore, potresti essere coinvolto. Infatti ci sono sentenze, anche a livello di Corte di Cassazione, che confermano la responsabilità solidale del committente in caso di infortunio sul lavoro, qualora ciò avvenga all’interno della sua azienda e vi sia un contratto di appalto in essere con il manutentore, datore di lavoro dell’infortunato. Al di là degli aspetti penali, è bene che il manutentore sia protetto da un massimale ampiamente sufficiente.

Quelli che ho messo in evidenza sono naturalmente solo gli aspetti assicurativi che ritengo essenziali e di maggior impatto, ma è indispensabile analizzare e valutare ciascuna situazione per trovare la soluzione più adatta ed efficiente.

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Se sei interessato a valutare il tuo livello di difesa complessiva di fronte a questo tipo di rischio, contattami. Sarà con piacere che mi metterò a tua disposizione: redazione@progettoenergiaefficiente.it

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